GDPR e telecamere, rischio multa per Comuni dopo lo Sblocca Cantieri.

Dati biometrici in primo piano nello scenario tecnologico. Fa da trampolino l’ampia diffusione nei dispositivi come smartphone e tablet di software che consentono l’accesso alle relative funzioni attraverso i dati biometrici del riconoscimento facciale o delle impronte digitali o dell’iride. Ma il loro utilizzo da parte degli enti pubblici è sempre lecito, anche in presenza di esigenze di sicurezza? Il GDPR ci dice di no. Vediamo i conflitti che possono generarsi.

Il GDPR prevede il divieto di trattamento dei dati biometrici all’art. 9, paragrafo 1. D’altra parte, per tutta una serie di casi specifici, stabilisce sempre l’art. 9 al paragrafo 2, che il trattamento dei dati biometrici è consentito quando l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito oppure quando il trattamento è effettuato nell’ambito di rapporti di lavoro e di previdenza o nell’ambito di un procedimento giudiziario, ovvero per motivi di particolare interesse pubblico, quando l’utilizzo di tali dati è proporzionato alla finalità perseguita.

Un’ampia deroga al trattamento dei dati biometrici è prevista, poi, per il settore della sanità pubblica, quando vi sono finalità di sicurezza sanitaria, per il controllo e l’allerta, per la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e, in generale, per tutelarsi da altre minacce gravi alla salute delle persone.

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